Rimborso cessione del quinto, spese rimborsate
Il Rimborso che non ti aspettavi!
Il Rimborso della Cessione del Quinto

Abbiamo già visto quali sono le anomalie più comuni nei contratti di Cessione del Quinto e come, in caso di rinegoziazione o estinzione anticipata, gli istituti di credito siano obbligati a rimborsare al cliente una parte dei costi inizialmente sostenuti.
Si tratta di spese che maturano nel tempo, proporzionalmente alla durata residua del contratto o al numero di rate non ancora pagate.
Se il finanziamento si chiude in anticipo, quei costi devono essere restituiti.
Un esempio concreto
Il Sig. Antonio ha firmato un contratto di Cessione del Quinto nel 2010, con una durata di 10 anni (120 rate).
All’inizio ha pagato in anticipo tutte le spese bancarie e assicurative per coprire l’intero periodo.
Nel 2016, dopo 6 anni, decide di rinnovare il contratto per ottenere nuova liquidità.
Questo comporta l’estinzione anticipata del vecchio contratto e la firma di uno nuovo, con il pagamento di nuove spese bancarie e assicurative.
Risultato: il Sig. Antonio ha pagato due volte le spese, ma non ha ricevuto il rimborso di quelle non maturate del primo contratto.


Dal 2014 al 2018, il Sig. Antonio aveva diritto a ricevere il rimborso dei costi non maturati relativi al contratto estinto anticipatamente.
Queste somme, nella maggior parte dei casi, non vengono restituite dalle banche o dalle finanziarie, oppure lo sono solo in minima parte.
Grazie al nostro intervento, abbiamo quantificato con precisione l’importo che spettava al cliente e, applicando il nostro metodo collaudato, abbiamo ottenuto per lui un rimborso di € 6.047,65.
Quali sono le spese che si possono recuperare nelle cessioni estinte anticipatamente?
Commissioni Accessorie
Tra le spese da rimborsare in caso di estinzione anticipata o rinegoziazione di una Cessione del Quinto, rientrano anche diversi oneri accessori del contratto.
Parliamo, ad esempio, di:
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Commissioni di intermediazione
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Spese di incasso quote
Si tratta di importi versati anticipatamente dal consumatore, calcolati sull’intera durata del contratto, ma non goduti a causa della chiusura anticipata.
Questi costi devono essere rimborsati, a meno che non rientrino nella categoria dei costi upfront, cioè costi iniziali non legati alla durata effettiva del finanziamento.
Premio assicurativo
Anche il premio assicurativo non goduto può essere rimborsato in caso di estinzione anticipata o rinegoziazione di una Cessione del Quinto.
Il contratto, infatti, prevede la sottoscrizione obbligatoria di due polizze assicurative:
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una sulla vita
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una sul rischio impiego
Queste polizze tutelano l’istituto di credito per l’intera somma erogata e sono calcolate sull’intera durata del contratto.
Se il finanziamento viene estinto prima del termine, il cliente ha diritto al rimborso della quota parte dei premi non maturati, ossia quella relativa al periodo non goduto.
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